Art. 79 · Notifiche

Art. 79

Notifiche

In vigore dal 11 set 2023
Notifiche 1.   Le notifiche da parte dei servizi del Parlamento a norma delle presenti misure di attuazione e della regolamentazione SID possono essere effettuate con qualsiasi mezzo disponibile che garantisca l’efficacia della trasmissione, anche per posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo elettronico. Per i deputati, le notifiche per posta elettronica si considerano validamente effettuate alla ricezione di una conferma di lettura o, al più tardi, cinque giorni lavorativi dopo la ricezione della ricevuta di consegna del messaggio al loro indirizzo ufficiale di posta elettronica del Parlamento. 2.   Ai fini delle notifiche, i deputati comunicano al Parlamento il loro indirizzo di posta elettronica e il loro indirizzo di residenza permanente al termine del loro mandato e, successivamente, in occasione di ogni variazione di tali recapiti entro un mese. Lo stesso vale per i successori legali dei deputati e degli ex deputati, i quali comunicano al Parlamento il loro indirizzo di posta elettronica e il loro indirizzo di residenza permanente al momento della successione e, successivamente, in occasione di ogni variazione di tali recapiti entro un mese. 3.   Ai fini dell’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento finanziario, qualsiasi ritardo nell’invio di una nota di addebito a un debitore da parte del Parlamento è considerato imputabile al comportamento del debitore qualora questi sia soggetto al paragrafo 2 del presente articolo, e non lo abbia rispettato.
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