Art. 73 · Indicizzazione

Art. 73

Indicizzazione

In vigore dal 11 set 2023
Indicizzazione 1.   Gli importi di cui all’, paragrafo 5, all’, paragrafo 2, lettera d), all’, all’, paragrafi 1 e 3, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, possono essere indicizzati annualmente dall’Ufficio di presidenza fino a un massimo pari al tasso annuo di inflazione dell’Unione corrispondente al mese di ottobre dell’anno precedente, quale pubblicato da Eurostat. 2.   Se del caso, l’importo di cui all’, paragrafo 4, delle presenti misure di attuazione è indicizzato ogni anno dall’Ufficio di presidenza sulla base dell’indice comune definito da Eurostat d’intesa con i servizi statistici nazionali degli Stati membri in applicazione dell’ dello statuto dei funzionari. Detta indicizzazione può applicarsi con effetto retroattivo a decorrere dal mese di luglio dell’anno corrispondente all’indice.
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