Art. 68 · Conti bancari

Art. 68

Conti bancari

In vigore dal 11 set 2023
Conti bancari 1.   Al momento in cui assume le proprie funzioni, il deputato comunica al servizio competente del Parlamento i riferimenti bancari (per esempio il numero IBAN, il codice BIC (SWIFT) e l’indirizzo della banca in questione) di uno o più conti detenuti a suo nome in uno Stato membro dell’Unione sui quali vanno effettuati i versamenti dell’indennità di cui all’ dello statuto, delle altre indennità e dei rimborsi di altre spese. Salvo diverse istruzioni da parte del deputato, dell’ex deputato o dei successori legali, il conto aperto per ricevere l’indennità di cui all’ dello statuto è utilizzato anche per il pagamento dell’indennità transitoria e delle pensioni. 2.   Ogni pagamento a un soggetto diverso dal deputato è subordinato alla previa presentazione di un documento emesso dalla banca del beneficiario in cui si conferma che quest’ultimo è il titolare del conto su cui deve essere effettuato il versamento e si precisano il numero IBAN nonché il codice BIC (SWIFT) e l’indirizzo della banca. 3.   Per quanto riguarda i versamenti relativi all’assistenza parlamentare, il deputato comunica i riferimenti bancari del conto del suo collaboratore personale al terzo erogatore o, a seconda del caso, al servizio competente del Parlamento. Il conto corrente del collaboratore personale è aperto in uno Stato membro dell’Unione. I versamenti sono effettuati nella moneta in cui sono fissati la retribuzione o gli onorari del collaboratore personale. Il terzo erogatore comunica i riferimenti bancari del suo conto al servizio competente del Parlamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:C:2024:2814:oj#art-68