Art. 68
Conti bancari
In vigore dal 11 set 2023
Conti bancari
1. Al momento in cui assume le proprie funzioni, il deputato comunica al servizio competente del Parlamento i riferimenti bancari (per esempio il numero IBAN, il codice BIC (SWIFT) e l’indirizzo della banca in questione) di uno o più conti detenuti a suo nome in uno Stato membro dell’Unione sui quali vanno effettuati i versamenti dell’indennità di cui all’ dello statuto, delle altre indennità e dei rimborsi di altre spese.
Salvo diverse istruzioni da parte del deputato, dell’ex deputato o dei successori legali, il conto aperto per ricevere l’indennità di cui all’ dello statuto è utilizzato anche per il pagamento dell’indennità transitoria e delle pensioni.
2. Ogni pagamento a un soggetto diverso dal deputato è subordinato alla previa presentazione di un documento emesso dalla banca del beneficiario in cui si conferma che quest’ultimo è il titolare del conto su cui deve essere effettuato il versamento e si precisano il numero IBAN nonché il codice BIC (SWIFT) e l’indirizzo della banca.
3. Per quanto riguarda i versamenti relativi all’assistenza parlamentare, il deputato comunica i riferimenti bancari del conto del suo collaboratore personale al terzo erogatore o, a seconda del caso, al servizio competente del Parlamento. Il conto corrente del collaboratore personale è aperto in uno Stato membro dell’Unione. I versamenti sono effettuati nella moneta in cui sono fissati la retribuzione o gli onorari del collaboratore personale.
Il terzo erogatore comunica i riferimenti bancari del suo conto al servizio competente del Parlamento.
Storico versioni
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