Art. 62 · Diritto alla pensione di reversibilità e di orfano

Art. 62

Diritto alla pensione di reversibilità e di orfano

In vigore dal 11 set 2023
Diritto alla pensione di reversibilità e di orfano 1.   Il coniuge superstite e i figli a carico di un deputato o di un ex deputato che, al momento del decesso, beneficiava o avrebbe beneficiato in futuro di una pensione di anzianità o di invalidità beneficiano rispettivamente di una pensione di reversibilità e di una pensione di orfano. 2.   Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del presente capitolo, il membro stabile di un’unione di fatto è equiparato al coniuge, a condizione che la coppia produca un documento ufficiale rilasciato da un’autorità competente di uno Stato membro attestante il loro statuto di unione di fatto. 3.   Si considera figlio a carico il figlio legittimo, naturale o adottivo del deputato, dell’ex deputato o del coniuge, che sia effettivamente mantenuto dal deputato o dall’ex deputato. Si considera altresì figlio a carico il figlio in gestazione nonché il figlio per il quale il deputato o l’ex deputato abbia avviato una procedura di adozione e la cui adozione sia completata dopo il decesso.
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