Art. 61 · Revisione dell’invalidità

Art. 61

Revisione dell’invalidità

In vigore dal 11 set 2023
Revisione dell’invalidità 1.   Gli ex deputati che non soddisfino più le condizioni per beneficiare di una pensione di invalidità di cui all’, paragrafo 1, perdono il diritto a tale pensione. 2.   Fino a quando l’ex deputato non compie i 63 anni di età, il Parlamento può farlo visitare ogni cinque anni da un medico designato onde accertare se continuano a sussistere le condizioni necessarie per beneficiare di una pensione di invalidità previste all’, paragrafo 1. 3.   Tale visita può essere effettuata anche prima del termine di cui al paragrafo 2, segnatamente qualora il Parlamento sia informato che l’ex deputato esercita una carica remunerata. Se del caso, una siffatta situazione è valutata sulla base di fatti verificabili presso fonti accessibili al pubblico, in funzione delle circostanze specifiche e previa inchiesta in contraddittorio. 4.   Su proposta del medico che esegue la visita, la commissione di invalidità può constatare che lo stato di salute dell’ex deputato ha registrato un miglioramento, in modo da non soddisfare più le condizioni necessarie per beneficiare di una pensione di invalidità previste all’, paragrafo 1. 5.   La decisione di porre fine alla pensione di invalidità è presa dal Presidente del Parlamento sulla base delle conclusioni della commissione di invalidità., Gli si applicano mutatis mutandis. Ove l’ex deputato ometta di designare il medico incaricato di rappresentarlo in seno alla commissione di invalidità, si applica l’, paragrafo 1, secondo comma.
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