Art. 53
Regole relative al divieto di cumulo
In vigore dal 11 set 2023
Regole relative al divieto di cumulo
1. La pensione di anzianità percepita da un ex deputato a titolo di un mandato da lui esercitato in un altro parlamento allo stesso tempo del suo mandato al Parlamento è detratta dalla pensione di anzianità a norma dell’ dello statuto.
2. Ai fini del presente articolo, per «altro parlamento» si intende un parlamento quale definito all’, paragrafo 2.
3. Il calcolo è effettuato sulla base dell’importo totale delle due pensioni prima della detrazione fiscale.
4. Gli ex deputati che abbiano esercitato un mandato in un altro parlamento allo stesso tempo del loro mandato al Parlamento dichiarano la pensione di anzianità alla quale hanno diritto a titolo del mandato in detto altro parlamento.
Storico versioni
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