Art. 5 · Finanziamento

Art. 5

Finanziamento

In vigore dal 11 set 2023
Finanziamento Il finanziamento del sistema di rimborso e le modalità di liquidazione delle spese sono disciplinati da un accordo di cooperazione tra il Parlamento e la Commissione sulla base delle disposizioni dello statuto e della regolamentazione RCAM. Per il Parlamento detto accordo è firmato dal suo Presidente previa consultazione dei Questori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:C:2024:2814:oj#art-5