Art. 47
Principi applicabili all’utilizzo dell’indennità per spese generali
In vigore dal 11 set 2023
Principi applicabili all’utilizzo dell’indennità per spese generali
1. Per facilitare la gestione e il controllo delle spese da parte del deputato, il Parlamento versa l’importo previsto per l’indennità per spese generali su un conto dedicato a tale indennità, sul quale non trasferisce quindi nessun altro importo. Tale conto gode delle garanzie ordinarie inerenti al mandato.
2. Il deputato è il solo responsabile dell’utilizzo delle somme versate a norma del presente capitolo.
3. Il deputato è libero, da solo o con il sostegno di un revisore esterno, di documentare l’utilizzo di tali somme, in modo dettagliato o secondo i tipi di spesa elencati al paragrafo 4 del presente articolo, e di far pubblicare tali informazioni integralmente o in parte sulla propria pagina online sul sito internet del Parlamento, conformemente all’ del regolamento del Parlamento.
4. I tipi di spesa di cui al paragrafo 3 sono i seguenti:
Tipo 1: Affitto di uffici locali e spese correlate
Tipo 2: Costi di esercizio degli uffici locali
Tipo 3: Materiale per ufficio, cancelleria e materiali di consumo
Tipo 4: Libri, periodici, giornali e rassegne stampa
Tipo 5: Attrezzature per ufficio e mobilio
Tipo 6: Protocollo e rappresentanza
Tipo 7: Organizzazione di eventi, seminari e conferenze
Tipo 8: Altre spese amministrative
Tipo 9: Attività coperte da altre indennità esaurite
Tipo 10: Altri costi connessi al mandato parlamentare del deputato.
5. L’Ufficio di presidenza adotta tutte le misure supplementari che ritiene necessarie per facilitare l’attuazione delle decisioni del deputato in relazione al paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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