Art. 41
Spese non rimborsabili
In vigore dal 11 set 2023
Spese non rimborsabili
Gli importi versati in applicazione del presente capitolo non possono essere destinati direttamente o indirettamente a:
a)
finanziare contratti stipulati con un’organizzazione che persegua obiettivi politici come un partito politico, una fondazione, un movimento o un gruppo politico parlamentare;
b)
coprire spese suscettibili di essere rimborsate a titolo di altre indennità previste dalle presenti misure di attuazione o da altre disposizioni del regolamento del Parlamento;
c)
coprire le spese sostenute nell’ambito di un contratto di prestazione di servizi ove ciò possa dar luogo a un conflitto d’interessi, in particolare qualora il deputato o una delle persone menzionate alla lettera d):
—
detenga interamente o parzialmente una società o un'organizzazione a scopo di lucro che opera come suo prestatore di servizi,
—
faccia parte del consiglio di amministrazione o di altre istanze od organi esecutivi di una società o di un'organizzazione a scopo di lucro che opera come suo prestatore di servizi,
—
abbia accesso al conto bancario del suo prestatore di servizi,
—
abbia un interesse o ottenga un vantaggio finanziario qualsiasi dalle attività del prestatore di servizi;
d)
finanziare contratti che prevedano il lavoro o il ricorso a servizi del coniuge del deputato o del suo partner o dei suoi genitori, figli, fratelli o sorelle o che, in generale, siano causa di conflitti di interessi quali definiti all’, paragrafo 2;
e)
coprire le spese relative ai contratti conclusi con persone fisiche assunte in qualità di assistenti parlamentari accreditati ma che non risiedono presso la loro sede di servizio a norma dell’ dello statuto dei funzionari al fine di prestare assistenza diretta ai deputati nelle sedi del Parlamento europeo in uno dei suoi tre luoghi di lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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