Art. 3 · Beneficiari e modalità del rimborso

Art. 3

Beneficiari e modalità del rimborso

In vigore dal 11 set 2023
Beneficiari e modalità del rimborso 1.   In virtù dell' dello statuto e in applicazione, mutatis mutandis, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee (4) («regolamentazione RCAM») e delle relative disposizioni generali di esecuzione (5), hanno diritto al rimborso di due terzi delle spese mediche, delle spese connesse alla gravidanza o delle spese connesse alla nascita di un figlio le persone seguenti: a) i deputati e gli ex deputati beneficiari dell’indennità transitoria di cui all’ dello statuto o di una pensione a norma degli dello statuto, per quanto riguarda le loro spese e le spese sostenute: i) dal coniuge o, se è soddisfatta la condizione di cui all', paragrafo 2, delle presenti misure di attuazione, dal loro membro stabile di un'unione di fatto, e ii) dai figli a carico degli stessi quali definiti all', paragrafo 3, delle presenti misure di attuazione fino a che questi figli non abbiano raggiunto i 21 anni di età o, ove seguano una formazione scolastica o professionale a tempo pieno, al più tardi, i 25 anni di età o, se sono colpiti da una malattia grave o da un'infermità che impedisca loro di provvedere ai propri bisogni, a tempo indeterminato, a condizione che il coniuge, il membro stabile di un'unione di fatto o i figli a carico non possano beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello dei deputati o degli ex deputati in applicazione di altre disposizioni legali o regolamentari; b) gli aventi diritto cui è dovuta una pensione di reversibilità a norma dell’ dello statuto. Gli aventi diritto di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo hanno la facoltà di scegliere il medico e gli istituti di cura come previsto dall’, paragrafo 1, della regolamentazione RCAM. 2.   Per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, quando si applica l’, paragrafo 2, della regolamentazione RCAM, il riferimento alla retribuzione mensile di base ai sensi del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (6) («statuto dei funzionari») designa l’indennità determinata a norma dell’ dello statuto. 3.   I rimborsi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono a carico del bilancio del Parlamento. Si applicano l’, paragrafi 3 e 4, dello statuto dei funzionari e l’, paragrafo 6, della regolamentazione RCAM. 4.   Ai sensi dell’ della regolamentazione RCAM eventuali anticipi possono essere concessi unicamente nella fattispecie di assunzione delle spese per trattamento ospedaliero. La quota delle spese che resta a carico dei beneficiari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dopo l’applicazione della tabella di riferimento per il rimborso, è restituita al Parlamento alle condizioni previste all’, paragrafi 2 e 3, della regolamentazione RCAM. 5.   I deputati e gli ex deputati beneficiari dell’indennità transitoria di cui all’ dello statuto o di una pensione a norma degli dello statuto possono rinunciare al diritto al rimborso delle spese mediche previsto al paragrafo 1 del presente articolo a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data di presentazione della domanda. Tale rinuncia ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di inizio del primo mandato del deputato interessato se la relativa richiesta è presentata entro tre mesi da tale data di inizio, a condizione che il deputato interessato non abbia chiesto alcun rimborso delle spese mediche in tale periodo. Se il beneficiario rinuncia al suo diritto al rimborso delle spese mediche, il beneficiario ha diritto al rimborso dei due terzi del contributo dovuto per l’assicurazione malattia fino a un rimborso massimo di 400 EUR al mese. 6.   Il deputato o l’ex deputato che, ai sensi del paragrafo 5, rinunci al diritto al rimborso delle spese mediche non ha il diritto di rientrare nel sistema che regge il diritto al rimborso di cui al paragrafo 1 fino a che non siano trascorsi dodici mesi dalla data in cui la rinuncia ha effetto. Analogamente, ogni ulteriore modifica, sia essa relativa ad una reintegrazione nel sistema di rimborso di cui al paragrafo 1 o ad una rinuncia ad esso, potrà essere effettuata solo dopo un periodo minimo di dodici mesi. Fatto salvo il primo comma, le successive richieste di modifica avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla data di presentazione. 7.   Il presente articolo si applica anche agli ex deputati beneficiari dell’indennità transitoria di cui all’ dello statuto per il periodo che va dal primo giorno successivo alla cessazione delle funzioni fino al giorno dell’insorgenza del diritto all’indennità transitoria. 8.   Il presente articolo si applica anche agli ex deputati beneficiari della pensione di anzianità di cui all’ per il periodo tra il primo giorno successivo alla cessazione delle funzioni e il giorno dell’insorgenza del diritto alla pensione, purché essi soddisfino le condizioni di cui all’, paragrafo 1, già prima della cessazione delle funzioni.
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