Art. 26
Assistenza ai deputati con disabilità
In vigore dal 11 set 2023
Assistenza ai deputati con disabilità
Su proposta del Segretario generale e previa consultazione del servizio medico del Parlamento, i Questori possono autorizzare l’assunzione in carico da parte del Parlamento di talune spese necessarie per fornire assistenza ai deputati con disabilità, affinché possano esercitare il loro mandato. La percentuale della disabilità e la necessità e motivazione dell’assistenza proposta per consentire al deputato di esercitare le sue funzioni sono sottoposte periodicamente ad analisi e accertamento da parte del servizio medico del Parlamento. L’autorizzazione dei Questori precisa le modalità di assistenza nonché la durata dell’autorizzazione stessa.
Storico versioni
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