Art. 23 · Spese di viaggio nello Stato membro di elezione

Art. 23

Spese di viaggio nello Stato membro di elezione

In vigore dal 11 set 2023
Spese di viaggio nello Stato membro di elezione 1.   Il rimborso delle spese di viaggio all'interno dello Stato membro di elezione del deputato, di cui all', paragrafo 1, lettera c), non può eccedere, per anno civile, il limite di: a) 24 viaggi (andata-ritorno) per i viaggi in aereo, treno o nave; i deputati non possono ottenere il rimborso per più di due viaggi verso le regioni ultraperiferiche che fanno parte del loro Stato membro di elezione, a meno che non vi abbiano la residenza, secondo la definizione dell', paragrafo 2; i deputati non possono ottenere il rimborso per più di due viaggi verso i paesi e territori d'oltremare associati all'Unione che hanno relazioni particolari con il loro Stato membro di elezione; b) per i viaggi in auto privata, una distanza totale massima di: — 26 000 km, per i deputati eletti in Germania, Spagna, Francia, Italia, Polonia, Romania, Finlandia e Svezia; — 20 000 km, per i deputati eletti in Bulgaria, Repubblica ceca, Irlanda, Grecia, Ungheria, Austria, Portogallo e Slovacchia; — 14 000 km, per i deputati eletti in Belgio, Danimarca, Estonia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi e Slovenia. 2.   Qualora un deputato abbia esaurito il suo diritto al rimborso delle spese per i viaggi in aereo, treno o nave a norma del paragrafo 1, lettera a), può, previa richiesta scritta, convertire la sua dotazione per i viaggi in auto privata di cui al paragrafo 1, lettera b), in viaggi in aereo, treno o nave, sulla base della seguente formula: un viaggio in aereo, treno o nave di sola andata equivale al 2 % del numero massimo di chilometri autorizzato per il suo Stato membro di elezione. 3.   Le spese di viaggio e di parcheggio sostenute all’interno di un agglomerato urbano per l’utilizzo dei trasporti pubblici, taxi compresi, sono rimborsate sulla base dei documenti giustificativi abituali per il mezzo di trasporto utilizzato. L’importo rimborsato per il taxi è diviso per l’importo chilometrico dovuto per i viaggi in auto e il risultato è detratto dal numero di chilometri di cui al paragrafo 1, lettera b). 4.   Quando un deputato il cui luogo di residenza, quale definito all’, paragrafo 2, è situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di elezione si sposta tra tale luogo di residenza e lo Stato membro di elezione nell’esercizio del suo mandato, i viaggi effettuati sono considerati viaggi all’interno dello Stato membro di elezione ai fini del paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo.
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