Art. 22 · Spese di viaggio complementari

Art. 22

Spese di viaggio complementari

In vigore dal 11 set 2023
Spese di viaggio complementari 1.   L’importo massimo del rimborso annuale a titolo delle spese di viaggio sostenute nei casi previsti all’, paragrafo 1, lettera b), è fissato a 5 500 EUR. 2.   Fermo restando l’importo massimo annuale di cui al paragrafo 1, i deputati hanno il diritto di chiedere, su presentazione della fattura originale, il rimborso delle spese di taxi, delle spese di noleggio di un’auto, delle spese di albergo e di altre spese connesse da essi sostenute durante il periodo di esercizio delle loro attività ufficiali. Tale diritto si estende al giorno che precede l’inizio e a quello successivo alla fine delle attività ufficiali. 3.   Qualora un deputato si rechi in uno dei luoghi di lavoro del Parlamento durante una settimana in cui non vi sia alcuna attività ufficiale del Parlamento, il rimborso delle spese di viaggio complementari è limitato al costo del viaggio, comprese le spese di taxi nei limiti stabiliti dalla decisione dell’Ufficio di presidenza del 30 novembre 2011 concernente la regolamentazione sul trasporto dei deputati nei luoghi di lavoro del Parlamento europeo, e alle spese di albergo. 4.   Le richieste di rimborso dei viaggi effettuati per partecipare a un’attività su invito di un deputato o di un gruppo politico del Parlamento europeo devono essere corredate anche di altri documenti giustificativi da cui risulti che il viaggio è stato effettuato nell’esercizio del mandato del deputato. 5.   I deputati possono combinare un viaggio ordinario con un viaggio complementare. Le tratte di andata e di ritorno del viaggio combinato sono rimborsate in conformità dell’, paragrafo 1, lettera a), fino a concorrenza delle spese che il deputato avrebbe sostenuto per effettuare il viaggio da o verso il suo luogo di residenza secondo l’itinerario più diretto (vale a dire il più breve). Le eventuali spese supplementari sostenute sono imputate all’indennità di viaggio supplementare del deputato, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. 6.   I deputati possono combinare un viaggio complementare con attività non ufficiali accessorie senza che, per questo motivo, aumentino le spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare. 7.   Le attività oggetto di un viaggio complementare non possono dare luogo ad un’altra forma di rimborso pubblico o privato delle spese sostenute. 8.   L’importo massimo del rimborso annuale a titolo di spese di viaggio effettivamente sostenute in occasione di viaggi effettuati dai presidenti di commissione o di sottocommissione per partecipare a una conferenza o manifestazione riguardante una tematica di interesse europeo rientrante nelle competenze della rispettiva commissione o sottocommissione e che ha una dimensione parlamentare è fissato a 4 886 EUR. Tale partecipazione richiede la previa autorizzazione del Presidente del Parlamento dopo verifica della disponibilità dei fondi nei limiti dell’importo massimo summenzionato. Un presidente di commissione o di sottocommissione può autorizzare per iscritto uno dei suoi vicepresidenti oppure, ove non sia possibile, un membro della sua commissione o sottocommissione, a sostituirlo in detta conferenza o manifestazione. Tali spese sono subordinate alle stesse condizioni di rimborso applicate alle spese di viaggio complementari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:C:2024:2814:oj#art-22