Art. 21
Importo dell’indennità di durata
In vigore dal 11 set 2023
Importo dell’indennità di durata
1. L'indennità di durata è calcolata nel modo seguente:
a)
per un viaggio di una durata complessiva da due a quattro ore: un importo equivalente a un ottavo dell’indennità prevista all’;
b)
per un viaggio di una durata complessiva da quattro a sei ore: un importo equivalente a un quarto dell’indennità prevista all’;
c)
per un viaggio di una durata complessiva di più di sei ore che non comporti pernottamento: un importo equivalente alla metà dell’indennità prevista all’; e
d)
per un viaggio di una durata complessiva di più di sei ore che, per motivi debitamente comprovati, comporti necessariamente il pernottamento: un importo equivalente alla totalità dell’indennità prevista all’, su presentazione dei documenti giustificativi.
2. La durata totale di un viaggio è calcolata nel modo seguente:
a)
per i viaggi in aereo, treno o nave:
—
durata del tragitto tra il luogo di residenza del deputato e l'aeroporto o la stazione, effettuato a una velocità di 60 km/h,
—
durata del tragitto in aereo, treno o nave secondo l'orario,
—
1 ora all'imbarco o alla partenza del treno o della nave, 30 minuti allo sbarco o all'arrivo, e
—
30 minuti per il trasferimento tra l'aeroporto o la stazione e i locali del Parlamento a Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo (Entzheim).
L'Ufficio di presidenza determina la durata del tragitto per i viaggi a Strasburgo tramite altri aeroporti a seconda della disponibilità di mezzi di trasporto (8);
b)
per i viaggi in auto privata: durata del tragitto tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro o di riunione, effettuato a una velocità di 80 km/h e per un massimo di 9 ore per singolo viaggio di andata o di ritorno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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