Art. 20 · Importo dell’indennità di distanza

Art. 20

Importo dell’indennità di distanza

In vigore dal 11 set 2023
Importo dell’indennità di distanza 1.   I massimali dell'indennità di distanza sono determinati nel modo seguente: a) per la parte di tragitto tra 0 e 50 km: 25,91 EUR; b) per la parte di tragitto tra 51 e 250 km: 0,15 EUR/km; c) per la parte di tragitto tra 251 e 1 000 km: 0,07 EUR/km; e d) per la parte di tragitto oltre 1 000 km: 0,03 EUR/km. 2.   Gli importi sono calcolati in base all’itinerario più breve, di andata o di ritorno, tra il centro città del luogo di residenza del deputato e l’infrastruttura d’arrivo del luogo di riunione. In caso di viaggio in auto privata, per il calcolo dell’indennità di distanza per un singolo viaggio di andata o di ritorno si applica il massimale di rimborso fissato all’, paragrafo 2. Se per un viaggio in treno sono sconosciuti o difficilmente reperibili i parametri di calcolo, sono utilizzati i parametri per un viaggio in auto.
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