Art. 13
Titoli di viaggio
In vigore dal 11 set 2023
Titoli di viaggio
1. La domanda di rimborso delle spese di viaggio è corredata dei documenti giustificativi che consentono di determinare il prezzo pagato, il tragitto effettuato nonché la classe, la data e l'ora del viaggio. In particolare essa comprende:
a)
in caso di viaggio in aereo, i biglietti nominativi e tutte le carte d’imbarco o la prova elettronica dell’utilizzo di tali biglietti;
b)
in caso di viaggio in treno o in nave, tutti i titoli di trasporto.
2. In deroga al paragrafo 1, in caso di viaggio in auto privata, il deputato presenta una dichiarazione in cui è indicato il numero di targa del veicolo utilizzato per il viaggio e, per i viaggi in auto privata nello Stato membro di elezione, la distanza coperta e i luoghi di partenza e di arrivo.
I deputati devono dimostrare di essere proprietari dell’autovettura utilizzata per il viaggio o di sostenerne i relativi costi, oppure di aver effettivamente sostenuto i costi derivanti dal suo utilizzo per effettuare il viaggio. Ai fini del presente comma, si presume che i deputati sostengano i costi relativi alle autovetture di proprietà del coniuge, del membro stabile di un’unione di fatto o dei figli.
Se il percorso è superiore a 480 km, la dichiarazione è corredata dei documenti giustificativi che consentono di determinare l’itinerario seguito nonché la data del viaggio.
I documenti giustificativi comprendono almeno una ricevuta relativa a una transazione effettuata durante il viaggio e avvenuta a più di 100 km dal luogo di partenza o di arrivo (per esempio la ricevuta dell’acquisto del carburante o di pasti, la ricevuta del pedaggio autostradale).
Per i viaggi tra Bruxelles e Strasburgo devono essere sempre presentati documenti giustificativi che consentano di determinare la data del viaggio.
3. Il costo di abbonamenti nominativi o di tessere che danno diritto a una riduzione sui viaggi effettuati può essere rimborsato a titolo di anticipo. Tale anticipo è regolarizzato alla scadenza dell’abbonamento o della tessera.
4. Il deputato che acquista i titoli di trasporto presso l’agenzia di viaggio del Parlamento può, sotto la sua responsabilità esclusiva e firmando una ricevuta di accettazione, chiedere che il servizio competente del Parlamento effettui il rimborso direttamente all’agenzia di viaggio. In tali casi, il servizio competente del Parlamento può recuperare dal sistema di prenotazione di detta agenzia di viaggio i documenti giustificativi di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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