Art. 4
In vigore dal 7 set 2023
L’accordo può essere applicato a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, in conformità del suo articolo 22, paragrafo 2, secondo comma, a decorrere dalla data in cui le parti notificano l’avvenuto espletamento delle procedure interne a tal fine necessarie (4).
Storico versioni
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