Art. 1
Scopo e ambito di applicazione
In vigore dal 23 ago 2023
Scopo e ambito di applicazione
1. Il presente accordo stabilisce le condizioni e le procedure in base alle quali una giurisdizione di una parte che regolamenta l'accesso alle attività di architetto o l'esercizio delle stesse esigendo specifiche qualifiche professionali riconosce le qualifiche professionali che danno accesso a tali attività in una giurisdizione dell'altra parte.
2. Il presente accordo si applica ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e ai cittadini del Canada che intendono avviare ed esercitare le attività di architetto come lavoratori subordinati o autonomi.
3. Il presente accordo non si applica agli architetti autorizzati a esercitare le attività di architetto in Canada o nell'Unione europea ai sensi di un accordo di riconoscimento reciproco con una terza parte.
4. Fatto salvo il presente accordo, gli Stati membri dell'Unione europea e le province e i territori del Canada possono riconoscere, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, qualifiche professionali che non soddisfano i requisiti del presente accordo.
Storico versioni
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