Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 17 ago 2023
Oggetto e ambito di applicazione La presente decisione stabilisce l’obbligo per le autorità nazionali competenti (ANC) di comunicare alla Banca centrale europea (BCE) i piani di finanziamento di determinati soggetti vigilati significativi e meno significativi e stabilisce le procedure relative alla trasmissione di tali piani di finanziamento alla BCE.
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