Art. 1 · Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333

Art. 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333

In vigore dal 4 ago 2023
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 L’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2022/2333 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Misure da applicare nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza e nelle ulteriori zone soggette a restrizioni 1.   I movimenti di ovini e di caprini detenuti nella zona di protezione sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 7 e 8. 2.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e di caprini detenuti nella zona di protezione quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello situato nella stessa zona di protezione dello stabilimento di origine, per la macellazione immediata. 3.   I movimenti di ovini e di caprini detenuti nella zona di sorveglianza sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 4, 7 e 8. 4.   L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e di caprini detenuti nella zona di sorveglianza quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello situato nella stessa zona di sorveglianza dello stabilimento di origine, per la macellazione immediata. 5.   I movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 6 e al paragrafo 8, lettere da a) a d). 6.   L’autorità competente del luogo di origine può autorizzare i seguenti movimenti di ovini e di caprini detenuti nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni al di fuori di tale zona, ma all’interno del territorio della Spagna: a) i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso un macello per la macellazione immediata; b) i movimenti di ovini e di caprini direttamente verso uno stabilimento situato al di fuori dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, alle seguenti condizioni: i) gli animali destinati ai movimenti sono stati detenuti nello stabilimento di origine per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data del movimento, o dalla nascita se di età inferiore a 30 giorni; ii) gli ovini e i caprini restano nello stabilimento di destinazione per un periodo almeno pari ai 30 giorni successivi alla data di arrivo, salvo qualora siano spostati direttamente verso un macello per la macellazione immediata; iii) gli ovini e i caprini destinati ai movimenti soddisfano una delle seguenti prescrizioni: — entro 48 ore prima del momento del carico, gli ovini e i caprini presenti nello stabilimento di origine devono essere stati sottoposti a un’ispezione clinica senza aver mostrato segni clinici o lesioni tipici del vaiolo degli ovini e dei caprini; oppure — gli ovini e i caprini destinati ai movimenti soddisfano, sulla base dell’esito favorevole di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione del vaiolo degli ovini e dei caprini, altre garanzie analoghe in materia di sanità animale richieste dall’autorità competente del luogo di origine. 7.   Gli ovini e i caprini destinati ad essere trasportati sono sottoposti a ispezione clinica dall’autorità competente del luogo di origine nelle 24 ore precedenti il momento del trasporto. 8.   I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di ovini e di caprini dalle zone di protezione, dalle zone di sorveglianza o dalle ulteriori zone soggette a restrizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 5: a) soddisfano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; b) sono puliti e disinfettati prima di qualsiasi trasporto di animali sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente; c) sono puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente; d) trasportano unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario e detenuti nello stesso stabilimento; e) sono sigillati dall’autorità competente dello stabilimento di origine dopo il carico degli animali e aperti dall’autorità competente del macello di destinazione.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2023:1624:oj#art-1