Art. 7 · Personale

Art. 7

Personale

In vigore dal 3 ago 2023
Personale 1.   Il personale del pilastro civile è costituito essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, ogni istituzione dell’Unione e il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere. 2.   Lo Stato membro, l’istituzione dell’Unione o il SEAE, ove opportuno, sono competenti per eventuali azioni relative al distacco proposte dai loro membri del personale distaccato al pilastro civile o che li riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tali persone. 3.   Il pilastro civile può assumere personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale. 4.   Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale del pilastro civile sono stabiliti nei contratti conclusi tra il pilastro civile e i membri del personale interessati.
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