Art. 2 · Mandato

Art. 2

Mandato

In vigore dal 3 ago 2023
Mandato 1.   Nel perseguire l’obiettivo strategico di cui all’, paragrafo 1, per quanto riguarda i paesi di cui all’, paragrafo 3, l’iniziativa: a) contribuisce a rafforzare la resilienza nelle zone vulnerabili delle loro regioni settentrionali attraverso lo sviluppo delle capacità delle loro forze di sicurezza e di difesa; b) fornisce formazione operativa pre-schieramento alle loro forze di sicurezza e di difesa; c) sostiene il potenziamento nei settori tecnici delle loro forze di sicurezza e di difesa; d) promuove lo Stato di diritto e la buona governance nei lori settori della sicurezza, concentrandosi sulle forze di sicurezza e di difesa, e sostiene la creazione di un clima di fiducia tra la società civile e le forze di sicurezza e di difesa. 2.   Il diritto internazionale umanitario, i diritti umani e il principio della parità di genere, la protezione dei civili e le agende nell’ambito della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) su donne, pace e sicurezza, della UNSCR 2250 (2015) in materia di giovani, pace e sicurezza e della UNSCR 1612 (2005) sul tema dei bambini coinvolti nei conflitti armati sono pienamente integrati e inseriti in maniera proattiva nella pianificazione strategica e operativa, nelle attività e nell’elaborazione di relazioni dell’iniziativa. 3.   Secondo un approccio flessibile e modulare, e se necessario per l’esecuzione dei suoi compiti, l’iniziativa invia in particolare squadre mobili di formazione, esperti in visita e team di risposta alle crisi nei paesi di cui all’, paragrafo 3. L’iniziativa attua progetti civili e militari in tali paesi nel perseguimento del suo obiettivo strategico indicato all’, paragrafo 1, e nell’esercizio dei compiti di cui all’, paragrafo 1. 4.   L’iniziativa facilita l’attuazione delle misure di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace che possono essere decise dal Consiglio a sostegno dei paesi di cui all’, paragrafo 3.
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