Art. 1 · Istituzione

Art. 1

Istituzione

In vigore dal 3 ago 2023
Istituzione 1.   L’Unione conduce una missione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) con l’obiettivo strategico di fornire, ai paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea in cui tale missione è istituita, assistenza nello sviluppo, in seno alle loro forze di sicurezza e di difesa, di capacità adeguate per contenere le pressioni esercitate dai gruppi terroristici armati e rispondervi. 2.   La missione di cui al paragrafo 1 è denominata «iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea» («iniziativa»). 3.   L’iniziativa è istituita in Benin e Ghana. 4.   Il Consiglio può decidere che l’iniziativa debba essere istituita anche in altri paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea di cui al concetto di gestione della crisi per un eventuale partenariato in materia di sicurezza e di difesa con i paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea, approvato dal Consiglio il 29 giugno 2023, su invito da parte di tali paesi.
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