Art. 8 · Criteri di idoneità per i mandati di capofila per operazioni sindacate

Art. 8

Criteri di idoneità per i mandati di capofila per operazioni sindacate

In vigore dal 31 lug 2023
Criteri di idoneità per i mandati di capofila per operazioni sindacate I membri della rete di operatori principali sono idonei a fungere da capofila per operazioni sindacate purché rispondano ai criteri seguenti: a) aver acquistato una quota minima dei volumi messi all’asta dall’Unione e da Euratom, come media ponderata delle ultime aste con aggiornamenti continui; b) aver fornito prove, in base ai dati sulle operazioni comunicati a norma della presente decisione, di detenere tra gli operatori principali una quota di mercato minima dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom su mercati secondari; c) aver rispettato le prescrizioni minime degli accordi di quotazione durante il periodo di osservazione; d) aver accettato, nel contesto delle condizioni generali, le condizioni generali dei mandati per le operazioni sindacate e il tariffario. Le quote minime di cui al primo comma, lettere a) e b), le prescrizioni minime di cui al primo comma, lettera c), e le altre norme dettagliate per i mandati di capofila si basano sulle migliori prassi di mercato, in particolare degli emittenti di pari grado, e riflettono il rapporto tra vantaggi e obblighi dei membri della rete di operatori principali. Qualora il criterio contempli anche le quote relative, le percentuali terranno conto del numero complessivo degli operatori principali.
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