Art. 7 · Diritti dei membri della rete di operatori principali

Art. 7

Diritti dei membri della rete di operatori principali

In vigore dal 31 lug 2023
Diritti dei membri della rete di operatori principali I membri della rete di operatori principali hanno i diritti seguenti: a) presentarsi con la qualifica di «Membro della rete di operatori principali dell’Unione europea»; b) partecipare e fare offerte in tutte le aste di titoli di debito dell’Unione o di Euratom; c) ricevere regolarmente e con cadenza almeno annuale un feedback sulle proprie prestazioni, in particolare in relazione alla posizione in classifica nelle aste e sui mercati secondari; tale feedback è basato sul processo di valutazione interna di cui all’, i cui criteri obiettivi sono comunicati agli operatori principali; d) fatto salvo il capo 3, essere ammissibili alle operazioni di gestione del debito, comprese le seguenti: i) collocamenti privati; ii) operazioni di vendita con patto di riacquisto come definite nell’, punto 9, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); iii) swap come definiti nell’allegato III, sezione 1, punto 10, del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione (12); e) dimettersi in qualsiasi momento dalla rete di operatori principali mediante comunicazione delle dimissioni alla Commissione; tali dimissioni producono effetti dalla prima giornata operativa del primo mese successivo alla data di comunicazione.
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