Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 31 lug 2023
Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) «asta»: il processo di emissione dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom in base a offerte competitive mediante una piattaforma d’asta su un mercato primario; 2) «programmi di assunzione di prestiti»: i programmi dell’Unione e di Euratom che prevedono attività di assunzione di prestiti sui mercati finanziari; 3) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; 4) «titoli di debito»: effetti passivi e/o strumenti finanziari a breve termine, quali i buoni del Tesoro e altri strumenti finanziari emessi dall’Unione e/o da Euratom; 5) «impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita all’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE; 6) «piattaforma interoperatore»: una sede di negoziazione elettronica da operatore a operatore, stabilita nell’Unione europea, quale definita all’, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE, sulla quale gli operatori principali intervengono come market maker per le negoziazioni sul mercato secondario; 7) «quotazione»: tassi o prezzi fissi di offerta e domanda dichiarati sulle piattaforme interoperatore che comportano la conclusione automatica di un’operazione se un altro partecipante ha fornito tassi o prezzi di offerta o domanda corrispondenti (registro centrale di ordini con limite di prezzo); 8) «membri della rete di operatori principali»: qualsiasi ente creditizio o impresa di investimento che risponde ai criteri di idoneità stabiliti all’ e compreso nell’elenco di cui all’; 9) «emittente europeo sovranazionale»: la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, il Fondo europeo di stabilità finanziaria, il meccanismo europeo di stabilità, la Banca europea per gli investimenti o la Banca nordica per gli investimenti.
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