Art. 10
Tariffario
In vigore dal 31 lug 2023
Tariffario
Il tariffario di cui all’, primo comma, lettera d), e all’, primo comma, lettera a), si applica alle operazioni di assunzione di prestiti e gestione del debito. Il tariffario stabilisce una remunerazione commisurata ai costi e ai rischi in capo agli operatori principali idonei per lo svolgimento di operazioni di assunzione di prestiti e gestione del debito dell’Unione e di Euratom, assicurando nel contempo all’Unione efficienza in termini di costo e tenendo presenti le specificità delle emissioni di debito dell’Unione, in particolare i volumi e le scadenze. Il tariffario figura in un allegato delle condizioni generali per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2023:1602:oj#art-10