Art. 5
Modifiche degli elenchi predefiniti
In vigore dal 28 lug 2023
Modifiche degli elenchi predefiniti
In caso di modifica degli elenchi predefiniti di cui agli articoli da 2 a 4:
a)
eu-LISA apporta senza indugio le necessarie modifiche agli elenchi predefiniti;
b)
l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera modifica le schede informative di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 e le informazioni al pubblico di cui all’articolo 71 del medesimo regolamento, se necessario;
c)
20 giorni prima che le modifiche degli elenchi predefiniti diventino effettive, eu-LISA le comunica all’unità centrale e alle unità nazionali;
d)
la data in cui la modifica diventa effettiva è registrata nel sistema centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec_del:2023:2424:oj#art-5