Art. 5 · Modifiche degli elenchi predefiniti

Art. 5

Modifiche degli elenchi predefiniti

In vigore dal 28 lug 2023
Modifiche degli elenchi predefiniti In caso di modifica degli elenchi predefiniti di cui agli articoli da 2 a 4: a) eu-LISA apporta senza indugio le necessarie modifiche agli elenchi predefiniti; b) l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera modifica le schede informative di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1240 e le informazioni al pubblico di cui all’articolo 71 del medesimo regolamento, se necessario; c) 20 giorni prima che le modifiche degli elenchi predefiniti diventino effettive, eu-LISA le comunica all’unità centrale e alle unità nazionali; d) la data in cui la modifica diventa effettiva è registrata nel sistema centrale.
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