Art. 3 · Valutazione e conservazione

Art. 3

Valutazione e conservazione

In vigore dal 28 lug 2023
Valutazione e conservazione 1.   La BCE è tenuta a svolgere una valutazione per individuare quali documenti degli archivi della BCE da essa custoditi debbano essere conservati e quali documenti non abbiano alcun valore amministrativo o storico e debbano essere eliminati. 2.   Gli obiettivi di politica della valutazione svolta dalla BCE sono l’individuazione e la conservazione di categorie di documenti che: a) forniscono elementi di prova dell’origine dell’autorità, della fondazione, dell’organizzazione e del funzionamento della BCE e dei suoi predecessori, del SEBC, dell’Eurosistema, nonché di eventuali comitati, gruppi di lavoro e task force rilevanti; b) forniscono elementi di prova delle attività della BCE e dei suoi predecessori, del SEBC, dell’Eurosistema, nonché di eventuali comitati, gruppi di lavoro e task force relativi a funzioni fondamentali e programmi e questioni significativi; c) contribuiscono in maniera significativa alla conoscenza e alla comprensione degli Stati membri la cui valuta è l’euro e/o delle loro istituzioni e dei loro cittadini; dell’impatto delle attività della BCE e dei suoi predecessori e/o del SEBC e dell’Eurosistema sull’ambiente esterno; e/o dell’interazione di persone e organizzazioni con istituzioni e organi dell’Unione; d) contribuiscono in maniera significativa alla conoscenza e alla comprensione di aspetti della cultura aziendale della BCE e dei suoi predecessori. 3.   A prescindere dal risultato della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2, la BCE è tenuta a custodire i documenti degli archivi della BCE in conformità agli obblighi di conservazione stabiliti dal piano di archiviazione e conservazione della BCE (9).
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