Art. 2
Definizioni
In vigore dal 28 lug 2023
Definizioni
Ai fini della presente decisione:
1)
per «predecessori della BCE» si intendono il Comitato per lo studio dell’Unione economica e monetaria, il Comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea, il Fondo europeo di cooperazione monetaria e l’Istituto monetario europeo;
2)
per «archivi della BCE» si intendono:
a)
tutti i documenti, indipendentemente dalla loro forma o dal loro supporto materiale, prodotti o ricevuti dalla BCE o dalle BCN in relazione allo svolgimento dei compiti del SEBC e dell’Eurosistema, a prescindere dal fatto che essi siano custoditi presso la BCE o presso le BCN; e
b)
tutti i documenti, indipendentemente dalla loro forma o dal loro supporto materiale, prodotti o ricevuti dai predecessori della BCE e custoditi dalla BCE;
3)
per «archivi storici della BCE» si intendono tutti documenti aventi un valore storico o amministrativo che fanno parte degli archivi della BCE e sono stati selezionati per la conservazione permanente;
4)
per «data di creazione» si intende:
a)
nel caso di documenti digitali creati all’interno del sistema di gestione dei documenti della BCE, la data dell’ultima modifica del documento o la data in cui è stata aggiunta l’ultima versione;
b)
nel caso di documenti cartacei situati in un fascicolo fisico, la data del documento significativo più recente nel fascicolo;
c)
nel caso di documenti cartacei rilegati in un volume, l'anno della voce significativa più recente inserita nel volume oppure del commento o dell’annotazione significativi più recenti, se successivi; e
d)
nel caso di un’immagine, come un disegno architettonico, una fotografia o un’immagine animata, la data di creazione o l’anno dell’ultima modifica all’immagine o al disegno, se successiva;
5)
per «banca centrale nazionale» o «BCN» si intende una banca centrale di uno Stato membro;
6)
per «terzo» si intende una persona fisica o giuridica oppure un ente al di fuori del SEBC;
7)
per «valutazione» si intende un processo continuo di selezione degli archivi della BCE volto ad individuare i documenti da conservare ai fini dell’archiviazione storica;
8)
per «conservazione» si intende l’insieme di attività necessarie per garantire la continuità dell'accesso ai documenti selezionati per far parte degli archivi storici della BCE, nonché per ridurre al minimo la perdita di informazioni contenute in tali archivi;
9)
per «documento classificato» si intende un documento degli archivi storici della BCE al quale è stata assegnata una delle seguenti quattro classificazioni di sicurezza in base al regime di riservatezza della BCE (7) che non autorizza la sua divulgazione al pubblico, ossia: «ECB-SECRET», «ECB-CONFIDENTIAL», «ECB-RESTRICTED» e «ECB-UNRESTRICTED»;
10)
per «documento declassificato» si intende un documento degli archivi storici della BCE al quale sia stata assegnata la classificazione di sicurezza «ECB-PUBLIC» in base al regime di riservatezza della BCE;
11)
per «dati personali» si intendono i dati personali nell'accezione di cui all', punto 1, del regolamento (UE) 2018/1725;
12)
per «dati personali di minori» si intendono i dati personali di minori di 13 anni di età;
13)
per «dati personali sensibili» si intendono le categorie particolari di dati personali di cui all' del regolamento (UE) 2018/1725, i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui all' del regolamento (UE) 2018/1725 e i dati personali di minori;
14)
per «titolare del trattamento» si intende un titolare del trattamento nell'accezione di cui all', punto 1, della decisione (UE) 2020/655 della Banca centrale europea (BCE/2020/28) (8).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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