Art. 1

Art. 1

In vigore dal 28 lug 2023
All’articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2010/788/PESC la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) forniscono sostegno a persone fisiche o giuridiche, a entità o a organismi responsabili di sostenere il conflitto armato, l’instabilità o l’insicurezza nella RDC;».
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