Art. 1 · Rappresentante speciale dell’Unione europea

Art. 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

In vigore dal 20 lug 2023
La decisione (PESC) 2020/1135 è così modificata: 1) l’ è sostituito dal seguente: « Rappresentante speciale dell’Unione europea Il mandato del sig. Tomáš SZUNYOG quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il Kosovo è prorogato fino al 31 agosto 2024. Il Consiglio può decidere che il mandato dell’RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).» ; 2) all’articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o settembre 2023 al 31 agosto 2024 è pari a 2 850 000 EUR.»; 3) all’articolo 14, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «L’RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull’esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2024.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:1527:oj#art-1