Art. 4 · Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da bovini provenienti da stabilimenti situati nelle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone

Art. 4

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da bovini provenienti da stabilimenti situati nelle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone

In vigore dal 19 lug 2023
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da bovini provenienti da stabilimenti situati nelle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone Gli operatori spostano partite di materiale germinale ottenuto da bovini dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro o verso un altro Stato membro conformemente alla deroga per tali movimenti di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni specifiche di cui all’allegato IX, parte 3, di tale regolamento, unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, che contiene almeno uno dei seguenti attestati: a) «Materiale germinale... (sperma, ovuli e/o embrioni, indicare la dicitura appropriata) ottenuto da bovini detenuti in una zona di vaccinazione I in relazione alla vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’allegato IX, parte 3, punto 3.4.1., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.»; b) «Materiale germinale... (sperma, ovuli e/o embrioni, indicare la dicitura appropriata) ottenuto da bovini detenuti in una zona di vaccinazione II in relazione alla vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’allegato IX, parte 3, punto 3.4.2., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.». In caso di movimenti all’interno dello stesso Stato membro, l’autorità competente può tuttavia decidere che non deve essere rilasciato un certificato sanitario di cui all’articolo 161, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/429.
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