Art. 3 · Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di bovini dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone

Art. 3

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di bovini dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone

In vigore dal 19 lug 2023
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di bovini dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone Gli operatori spostano partite di bovini dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro o verso un altro Stato membro unicamente se gli animali da spostare, conformemente alla deroga per tali movimenti di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni specifiche di cui all’allegato IX, parte 3, di tale regolamento, sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all’articolo 149, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, che contiene almeno uno dei seguenti attestati: a) «Bovini provenienti dalla zona di vaccinazione I in relazione alla vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’allegato IX, parte 3, punto 3.1., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.»; b) «Bovini provenienti dalla zona di vaccinazione II in relazione alla vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’allegato IX, parte 3, punto 3.2., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.»; c) «Bovini provenienti dalla zona di vaccinazione... (I o II, indicare a seconda dal caso) in relazione alla vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell’articolo 13, paragrafo 2, e dell’allegato IX, parte 3, punto 3.3., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.». In caso di movimenti all’interno dello stesso Stato membro, l’autorità competente può tuttavia decidere che non deve essere rilasciato un certificato sanitario di cui all’articolo 143, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/429.
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