Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 19 lug 2023
Oggetto e ambito di applicazione La presente decisione stabilisce a livello di Unione: a) zone di vaccinazione I e II, in relazione alla vaccinazione profilattica d’urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa negli animali terrestri detenuti, che devono essere istituite conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2023/361 e al relativo allegato IX, parte 1; b) gli obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti delle partite seguenti, dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone, conformemente alle deroghe per tali movimenti di cui all’articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni specifiche di cui all’allegato IX, parte 3, di tale regolamento: i) bovini; ii) materiale germinale di bovini; iii) sottoprodotti di origine animale non trasformati.
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