Art. 1

Art. 1

In vigore dal 14 lug 2023
La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla decisione dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») sulle modifiche dell’accordo è quella di sostenere le modifiche basate sul progetto di versione consolidata dell’accordo accluso alla presente decisione (2).
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