Art. 1

Art. 1

In vigore dal 12 lug 2023
1.   L'Unione mette a disposizione della Macedonia del Nord assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 100 000 000 EUR (“assistenza macrofinanziaria dell’Unione”) al fine di sostenere la stabilizzazione economica della Macedonia del Nord e un programma sostanziale di riforme. L'intero importo dell’assistenza è erogato sotto forma di prestiti. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata all'adozione del bilancio dell'Unione per l'anno in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Macedonia del Nord individuato nel programma dell'FMI. 2.   Al fine di finanziare il prestito la Commissione è autorizzata a prendere in prestito, per conto dell'Unione, i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie e a prestare alla Macedonia del Nord i corrispondenti importi alle condizioni applicabili all'assunzione dei prestiti. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni. 3.   L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione in linea con gli accordi o le intese tra l'FMI e la Macedonia del Nord, nonché con i principi e gli obiettivi fondamentali di riforma economica stabiliti nell'accordo di stabilizzazione e di associazione. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a tali istituzioni. 4.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all', paragrafo 1. 5.   Qualora, nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, il fabbisogno di finanziamento della Macedonia del Nord diminuisca radicalmente rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la cancella.
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