Art. 3

Art. 3

In vigore dal 10 lug 2023
Fatte salve le disposizioni e le condizioni riportate nell’allegato della presente decisione, la Commissione europea è abilitata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita dall’articolo 9 dell’accordo.
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