Art. 3

Art. 3

In vigore dal 10 lug 2023
1.   La Commissione monitora costantemente l'applicazione del quadro giuridico oggetto della presente decisione, comprese le condizioni in cui sono effettuati i trasferimenti successivi, sono esercitati i diritti individuali e le autorità pubbliche degli Stati Uniti hanno accesso ai dati trasferiti sulla base della presente decisione, al fine di valutare se gli Stati Uniti continuino a garantire un livello di protezione adeguato ai sensi dell'. 2.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente dei casi in cui risulta che gli organi degli Stati Uniti cui la legge conferisce il potere di far rispettare i principi enunciati nell'allegato I non mettono a disposizione meccanismi efficaci di rilevamento e di vigilanza che consentano d'individuare le violazioni dei principi di cui all'allegato I e di punirle nella pratica. 3.   Gli Stati membri e la Commissione si informano reciprocamente di qualsiasi indicazione del fatto che le ingerenze nel diritto delle persone alla protezione dei loro dati personali, compiute dalle autorità pubbliche statunitensi competenti della sicurezza nazionale, dell'applicazione della legge o di altro interesse pubblico, vadano oltre quanto necessario e proporzionato e/o che contro le ingerenze di tale natura non esista una tutela giuridica efficace. 4.   Dopo un anno dalla data di notifica della presente decisione agli Stati membri, e successivamente secondo una cadenza che sarà decisa in stretta consultazione con il comitato costituito a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e con il comitato europeo per la protezione dei dati, la Commissione verifica la constatazione enunciata all', paragrafo 1, in base a tutte le informazioni disponibili, comprese quelle ottenute tramite il riesame effettuato congiuntamente con le autorità competenti degli Stati Uniti. 5.   Qualora abbia indicazioni del fatto che non è più garantito un livello di protezione adeguato, la Commissione ne informa le autorità statunitensi competenti. Se necessario, essa decide di sospendere, modificare o abrogare la presente decisione o di limitarne l'ambito di applicazione, conformemente all'articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679. La Commissione può inoltre adottare una tale decisione se la mancanza di cooperazione del governo statunitense le impedisce di stabilire se gli Stati Uniti continuino a garantire un livello di protezione adeguato.
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