Art. 2
In vigore dal 10 lug 2023
Quando, al fine di proteggere le persone con riguardo al trattamento dei loro dati personali, le autorità competenti degli Stati membri esercitano i poteri di cui all'articolo 58 del regolamento (UE) 2016/ 679 in relazione ai trasferimenti di cui all' della presente decisione, lo Stato membro interessato ne informa senza ritardo la Commissione.
Storico versioni
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