Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 lug 2023
Nella decisione (PESC) 2015/1333 è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 bis 1.   Conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relative alla Libia, in particolare l'UNSCR 1970 (2011)e l’UNSCR 2292 (2016), alle navi battenti bandiera di un paese terzo dirette in Libia o provenienti da tale paese è vietato trasportare armamenti e materiale connesso, compresi i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in alto mare al largo delle coste libiche, in violazione dell'embargo sulle armi, istituito dall’UNSCR 1970 (2011). 2.   Uno Stato membro che presta assistenza a EUNAVFOR MED IRINI a norma dell', paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 (*1) del Consiglio adotta le misure necessarie per smaltire, per conto di EUNAVFOR MED IRINI, armamenti o materiale connesso, compresi i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare a norma dell', paragrafo 3, di tale decisione. 3.   Lo smaltimento dei prodotti di cui al paragrafo 2 può essere effettuato, in particolare, distruggendoli, rendendoli inutilizzabili o consentendone l'uso, anche da parte di terzi, pur impedendone il successivo trasferimento in Libia o in qualsiasi altro paese terzo verso il quale è vietato il trasferimento di armamenti o materiale connesso.
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