Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 28 giu 2023
Ambito di applicazione La presente decisione si applica alle norme europee di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE per i seguenti prodotti: a) prodotti per bambini destinati ad essere indossati da bambini; b) prodotti per bambini intesi a facilitare o fornire protezione per la funzione seduta, il sonno, il bagno, la cura del corpo, il rilassamento, il trasporto e l’apprendimento precoce; c) prodotti per bambini intesi ad aiutarli a mangiare, a bere o a succhiare; d) prodotti per bambini che offrono una o più funzioni elencate alle lettere a), b) e c) e una o più altre funzioni; e) prodotti correlati a prodotti per bambini, compresi i seguenti prodotti: i) prodotti e accessori specificamente progettati per essere utilizzati con i prodotti per bambini di cui alle lettere da a) a d) o in combinazione con tali prodotti; ii) prodotti intesi per essere utilizzati e montati o installati da adulti, accessibili a un bambino o che offrono al bambino una funzione protettiva.
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