Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 28 giu 2023
Ambito di applicazione
La presente decisione si applica alle norme europee di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE per i seguenti prodotti:
a)
prodotti per bambini destinati ad essere indossati da bambini;
b)
prodotti per bambini intesi a facilitare o fornire protezione per la funzione seduta, il sonno, il bagno, la cura del corpo, il rilassamento, il trasporto e l’apprendimento precoce;
c)
prodotti per bambini intesi ad aiutarli a mangiare, a bere o a succhiare;
d)
prodotti per bambini che offrono una o più funzioni elencate alle lettere a), b) e c) e una o più altre funzioni;
e)
prodotti correlati a prodotti per bambini, compresi i seguenti prodotti:
i)
prodotti e accessori specificamente progettati per essere utilizzati con i prodotti per bambini di cui alle lettere da a) a d) o in combinazione con tali prodotti;
ii)
prodotti intesi per essere utilizzati e montati o installati da adulti, accessibili a un bambino o che offrono al bambino una funzione protettiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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