Art. 1
In vigore dal 26 giu 2023
La decisione 2013/354/PESC è così modificata:
1)
all'articolo 12, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUPOL COPPS per il periodo dal 1o luglio 2023 al 30 giugno 2024 è pari a 11 360 000 EUR.»;
2)
all'articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Essa cessa di produrre effetti il 30 giugno 2024."»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2023:1302:oj#art-1