Art. 8 · Indagini di propria iniziativa e indagini ulteriori

Art. 8

Indagini di propria iniziativa e indagini ulteriori

In vigore dal 21 giu 2023
Indagini di propria iniziativa e indagini ulteriori 1.   Conformemente alle funzioni del Mediatore definite all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 3, dello statuto, il Mediatore può condurre indagini di propria iniziativa che ritenga giustificate. 2.   Al di fuori dell’ambito delle indagini, il Mediatore può contattare le istituzioni per iscritto a fini di sensibilizzazione, scambio di osservazioni o raccolta di informazioni sulle prassi amministrative. Nei limiti dell’, paragrafo 3, dello statuto e ai sensi dell’, paragrafo 3, del medesimo, il Mediatore può decidere di condurre indagini di propria iniziativa in seguito a tali contatti con le istituzioni. 3.   Le procedure applicabili alle indagini aperte in seguito a una denuncia si applicano alle indagini di propria iniziativa di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, nella misura in cui sono pertinenti per tali indagini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:C:2023:161:oj#art-8