Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 giu 2023
L'azione comune 2008/124/PESC è così modificata: 1) all'articolo 3, primo comma, la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) coopera con le pertinenti agenzie dell'Unione, le autorità giudiziarie e con le autorità di contrasto degli Stati membri e degli Stati terzi nell'esecuzione del suo mandato e assiste le autorità di contrasto del Kosovo nello sviluppo delle loro capacità di scambiare informazioni con le controparti regionali e internazionali nel settore dell'assistenza giudiziaria e della cooperazione in materia penale."; 2) all'articolo 16, paragrafo 1, l'ultimo comma è sostituito dal seguente: "L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO dal 15 giugno 2023 al 14 giugno 2025 è di 165 310 000 EUR, di cui l'importo destinato a coprire la spesa relativa all'EULEX KOSOVO per l'attuazione del suo mandato in Kosovo è di 58 500 000 EUR e l'importo destinato a coprire il sostegno ai procedimenti giudiziari trasferiti in uno Stato membro è di 106 810 000 EUR. La Commissione stipula una convenzione di sovvenzione con un cancelliere che agisce per conto di una cancelleria incaricata dell'amministrazione dei procedimenti giudiziari trasferiti per l'importo di 106 810 000 EUR. A tale convenzione di sovvenzione si applicano le norme in materia di sovvenzioni previste dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'importo di riferimento finanziario relativo al periodo successivo per l'EULEX KOSOVO è deciso dal Consiglio."; 3) all'articolo 20, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente: "Essa cessa di produrre effetti il 14 giugno 2025.".
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