Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 giu 2023
1.   La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è approvata a nome dell'Unione (4) per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale e l'asilo e il non respingimento, nella misura in cui rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione. 2.   L'adesione dell'Unione alla convenzione non pregiudica la competenza degli Stati membri per quanto concerne la ratifica della convenzione relativamente a materie che rientrano nella loro competenza nazionale.
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