Art. 1
In vigore dal 15 mag 2023
L’articolo 10 della decisione (PESC) 2019/797 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
La presente decisione si applica fino al 18 maggio 2025 ed è costantemente riesaminata. Le misure di cui agli articoli 4 e 5 si applicano nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi elencati nell’allegato fino al 18 maggio 2024.».
Storico versioni
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