Art. 4 · Coordinamento a livello nazionale

Art. 4

Coordinamento a livello nazionale

In vigore dal 10 mag 2023
Coordinamento a livello nazionale L’organizzazione della partecipazione all’Anno europeo delle competenze a livello nazionale e regionale è di competenza degli Stati membri. A tal fine ciascuno Stato membro designa un coordinatore nazionale o un organismo di coordinamento, in funzione delle circostanze e in conformità delle prassi nazionali, che sia competente in materia di politiche del lavoro e competenze. Il coordinatore nazionale o l’organismo di coordinamento funge da punto di contatto per la cooperazione a livello di Unione e coordina, in modo onnicomprensivo, le attività dell’Anno europeo delle competenze nei rispettivi Stati membri, consentendo il coinvolgimento dei portatori di interessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2023:936:oj#art-4