Art. 6 · Sorveglianza, controllo e valutazione

Art. 6

Sorveglianza, controllo e valutazione

In vigore dal 5 mag 2023
Sorveglianza, controllo e valutazione 1.   L’alto rappresentante provvede alla sorveglianza del rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all’. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti a norma dell’ e di contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze armate ucraine sostenute nell’ambito della misura di assistenza. 2.   Il controllo post-spedizione del materiale è organizzato in una maniera coerente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF.
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