Art. 4 · Attuazione

Art. 4

Attuazione

In vigore dal 5 mag 2023
Attuazione 1.   L’alto rappresentante è responsabile di assicurare l’attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme di esecuzione dell’EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l’individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell’ambito dell’EPF. 2.   Le specifiche delle munizioni di artiglieria di calibro 155 mm e dei missili da fornire nell’ambito della misura di assistenza corrispondono alle priorità comunicate dall’Ucraina attraverso lo Stato maggiore dell’UE. Il comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 decide in merito al quadro applicabile al finanziamento delle attività di cui all’, paragrafo 3, e, se del caso, alle modalità di rimborso. 3.   L’attuazione delle attività di cui all’, paragrafo 3, può essere effettuata: a) dal ministero della Difesa del Belgio; b) dal ministero della Difesa della Bulgaria; c) dal ministero della Difesa della Croazia; d) dal ministero della Difesa di Cipro; e) dal ministero della Difesa della Repubblica ceca; f) dal ministero della Difesa della Danimarca; g) dal centro estone per gli investimenti nella difesa (ECDI) a nome del ministero della Difesa dell’Estonia; h) dal ministero della Difesa della Finlandia; i) dal ministero della Difesa della Francia; j) dal ministero della Difesa, dal ministero federale degli Affari esteri e dal ministero federale dell’Interno e della comunità nazionale della Germania; k) dal ministero della Difesa della Grecia; l) dal ministero della Difesa dell’Italia; m) dal ministero della Difesa della Lettonia e dal centro statale per la logistica e gli appalti nel settore della difesa della Lettonia; n) dal ministero della Difesa nazionale della Lituania; o) dalla direzione della Difesa del ministero degli Affari esteri ed europei del Lussemburgo; p) dal ministero della Difesa dei Paesi Bassi; q) dal ministero della Difesa della Polonia; r) dal ministero della Difesa del Portogallo; s) dal ministero della Difesa nazionale della Romania; t) dal ministero della Difesa della Repubblica slovacca; u) dal ministero della Difesa della Slovenia; v) dal ministero della Difesa della Spagna; w) dal ministero della Difesa della Svezia/dall’amministrazione svedese per i materiali della difesa.
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